giovedì, Marzo 28, 2024

LAVORI PUBBLICI Imprese Appaltatrici – attenzione alla tempestività delle riserve.

E’ fondamentale, per l’iscrizione delle riserve, la tempestività nella formulazione delle stesse.

Infatti salvo casi particolare, le riserve, devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto inerente l’appalto utile all’insorgere o al cessare le cause di cui alle pretese dell’appaltatore.

Comunque vada, il Registro di Contabilità è l’atto dell’appalto, dove vanno iscritte e confermate le riserve  dell’Appaltatore.

E’ tardiva, una riserva iscritta sullo stato finale dei lavori ma non iscritta nel primo stato di avanzamento utile al manifestarsi dell’evento.

Non è richiesta la tempestività nell’emissione delle riserve in tutti quei casi, in cui invece, le pretese dell’Appaltatore siano immediatamente accogli bili da parte della Stazione Appaltante, ovvero tutti quei casi nei quali, non sono previsti incrementi di spesa e nei quali le pretese siano immediatamente verificabili e lecite, per cuila StazioneAppaltante vi può apportare rimedi immediati.

La quantificazione delle riserve può invece essere immediata, nel caso in cui i fatti oggetto delle pretese dell’Appaltatore, siano cessati e ne permettano la reale quantizzazione economica.

Diversamente se non quantizzabili, le riserve saranno iscritte sul registro di contabilità, rimandando la reale quantificazione economica al cessare dei fatti  che al momento sono ancora continuativi.

  Vedi anche gli articoli :

tetto massimo del 20% per l’importo delle riserve” del 18.7.2011, in questo sito, nella sezione Gestione Appalti dei Lavori Pubblici

Articoli correlati

2 COMMENTS

  1. mi interessa in particolare sapere se una riserva per andamento anomalo che insorge all’inizio dei lavori e continua ininterrottamente fino alla fine sia da considerare tempestiva se iscritta solo nell’ultimo SAL e non nei precedenti.
    grazie

    • Per rispondere al quesito le cito l’Art. 191 del Dpr 5.10.2010 n° 207 (Regolamento al Codice dei Contratti) che dice al comma 2 : “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.”
      Ulteriori chiarimenti in materia, li potrà trovare nella nostra Sezione del Portale dedicata alle “Le Riserve dell’Impresa”.
      Inoltre per essere sempre informato si iscriva alla ns newsletter settimanale gratuita.
      Saluti

      EDILBUILD.IT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here