Cosa cambia con la pubblicazione ed entrata in vigore del D. Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) per quanto concerne le offerte anomale e la giustificazione delle stesse? Il comma 1 dell’art.95 del suddetto Decreto Legislativo dice:” Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta”. Ricordiamo, a tal proposito, che con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte si valuta solo su quelle offerte che presentano i punteggi sia relativi al prezzo e sia quelli relativi agli altri elementi di valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal bando di gara. In tal caso, la stazione appaltante, richiede per iscritto al concorrente, previa assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle valutazioni e chiarimenti che hanno comportato la formulazione del ribasso. I chiarimenti possono far riferimento a: a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
La stazione appaltante provvede ad escludere l’offerta, se quanto indicato nei chiarimenti non giustifica sufficientemente i prezzi o i costi proposti, ma anche sugli altri elementi di valutazione, ovvero anche se nella redazione dell’offerta non si è tenuto conto dei seguenti fattori: a) Gli obblighi di sicurezza ambientale, sociale e del lavoro come i contratti collettivi; b) Gli obblighi riguardanti i subappalti; c) La quantizzazione dei costi aziendali; d) Il costo del lavoro non è stato valutato secondo i listini ufficiali vigenti. Non possono essere ritenute valide giustificazioni altresì riguardanti: • salari minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; • gli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento.
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