Premettendo che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ha un compito di “alta vigilanza” in termini di coordinamento delle imprese, perché la vigilanza “operativa” è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici, potrebbero rientrare nella funzione di controllo del CSE, quanto riscontrabile in cantiere nell’ambito delle sue visite e dei sopralluoghi.
Altresì, secondo dette Linee Guida, un’efficace azione di coordinamento del CSE non vuol dire una sua costante presenza in cantiere.
Diversamente sono da individuare sulla base del cronoprogramma dei lavori, le fasi in cui il coordinamento di più imprese in attività in cantiere vanno regolate dalla costante presenza del CSE .
Fondamentali sono le seguenti funzioni del CSE:
Convoca ulteriori riunioni di coordinamento in occasione di e comunque in base alle indicazioni contenute nel cronoprogramma:
a)ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
Al termine della riunione, redige il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC.
Inoltre, è fondamentale per la funzione di CSE, la riunione preliminare di cui ne sarà data comunicazione al Committente o al Responsabile dei Lavori.
Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:
Leggi o scarica Le linee Guida Gestione_Sicurezza_Circolare_CNI
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